Presidente Serena Fanara Architetto
Vicepresidente Lorenzo Franceschinis Designer
Segretaria Maria Rosaria Comito
ART.1
(Denominazione e Sede)
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata “Associazione Italiana Ambient Therapy ETS”, di seguito denominata “associazione”, con sede in Castroreale (ME), via Strada Provinciale 85 snc. La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “Associazione Italiana Ambient Therapy Ente del Terzo Settore”.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale tramite anche referenti regionali, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell'associazione è illimitata.
ART. 2
(Scopo e Oggetto Sociale)
L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
“L’ Associazione Italiana Ambient Therapy ETS” nasce come risposta culturale, scientifica ed etica alla crescente necessità di progettare ambienti che non siano solo funzionali o esteticamente apprezzabili, ma profondamente connessi al benessere emotivo, psicologico ed esistenziale dell’essere umano.
Il protocollo dell’Ambient Therapy® rappresenta un unicum a livello mondiale, poiché per la prima volta integra strumenti e approcci ispirati alla psicologia clinica con l’obiettivo di esplorare e interpretare le preferenze inconsce dell’individuo in relazione all’ambiente abitativo. Attraverso un ascolto profondo, il metodo consente di portare alla luce le reali necessità interiori della persona, e di tradurle in spazi capaci di accogliere e sostenere processi di
benessere e trasformazione. La missione dell’Associazione è quindi duplice: da un lato, divulgare e rendere accessibile questo approccio unico,
profondamente umano e trasformativo; dall’altro, formare e riconoscere professionisti capaci di esercitare questa arte con responsabilità, visione e rispetto per la persona. L’Ambient Therapy® non è solo una disciplina: è un movimento, un linguaggio, una nuova forma di cura
attraverso lo spazio. L’Associazione ha come scopo la diffusione, la tutela e la qualificazione del protocollo professionale Ambient
Therapy®, che integra strumenti e approcci ispirati alla psicologia clinica per esplorare e interpretare le preferenze
inconsce degli individui in relazione agli ambienti abitativi. La sua finalità non è solo formativa ma divulgativa e trasformativa: intende promuovere la cultura del benessere abitativo come cura dell’essere umano, attraverso un approccio progettuale che valorizzi le esigenze profonde della persona. L’Ambient Therapy® si fonda sull’integrazione di discipline contemporanee e convergenti quali la psicologia ambientale, le neuroscienze applicate all’architettura, la biofilia, la cromoterapia ambientale, il design sensoriale e percettivo, la bioarchitettura e la ricerca sui materiali ecologici. Tali saperi costituiscono il substrato scientifico e
culturale del metodo, che interpreta l’ambiente abitativo come strumento di evoluzione personale e specchio dell’identità profonda dell’individuo.
L’Associazione persegue i suoi obiettivi attraverso diverse azioni:
- La qualificazione professionale di “Ambient Therapist” dei propri iscritti abilitati;
- Garantendo trasparenza, aggiornamento, formazione permanente ai soci abilitati e ai soci sostenitori;
- Tutelando i consumatori e gli utenti finali;
- Rappresentando e riconoscendo a livello nazionale e internazionale i professionisti abilitati al metodo Ambient Therapy®;
- Costituendo un punto di riferimento nazionale e internazionale per il protocollo;
- Perseguendo l’obiettivo di iscrizione alla Sezione II del MIMIT (Legge 4/2013) con la volontà di creare una categoria professionale;
- Promuovendo progetti di impatto sociale, culturale e terapeutico legati al benessere ambientale;
- Organizzando corsi di formazione, testi, eventi, viaggi studio, workshop, collaborazioni di varia natura con enti pubblici e privati.
- Attivando partnership con aziende ed enti che condividano la missione e i valori dell’Ambient Therapy®, allo scopo di creare sinergie utili alla diffusione del metodo e all’applicazione concreta dei suoi principi attraverso prodotti, materiali e soluzioni coerenti con i suoi fondamenti etici, ecologici e progettuali.
-Sviluppando un’organizzazione con presenza documentata in tutte le regioni italiane e successivamente in paesi esteri. Attivare da subito le attività attraverso referenti territoriali nelle regioni: Lazio, Lombardia, Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana e operatività online.
L’associazione nello specifico potrà realizzare:
1. corsi di formazione e aggiornamento;
2. eventi, webinar e incontri professionali e divulgativi (in presenza e online);
3. pubblicazioni e documentazione;
4. convenzioni con enti pubblici e privati;
5. collaborazioni con aziende con finalità affini
6. viaggi studio
7. nomina di referenti territoriali per il coordinamento in ambito regionale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART.3
(I Soci)
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. In particolare possono aderire tutti i professionisti che operano nel settore di riferimento, condividendo il Codice Etico e gli obiettivi dell’associazione. Potranno inoltre aderire come soci sostenitori soggetti non abilitati che abbiano la volontà di supportare il metodo e la sua diffusione. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza di
trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
ART. 4
(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 5
(Doveri e Diritti dei Soci)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’Associazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
e il dovere di:
rispettare il presente statuto, il codice Etico e Deontologico e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti.
ART. 6
(Organi dell'Associazione)
Sono Organi dell'associazione:
1) l'Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) Organo di Controllo (eventuale);
5) Organo di Revisione (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica,
purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvare il bilancio;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sull'esclusione degli associati;
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 9
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega.
E ammesso l-espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 10
(Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 11
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza
dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 10 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza.
ART. 12
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 13
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal
fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 15
(Risorse Economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
quote associative: 30€/anno soci sostenitori, 50€/anno soci professionisti;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
proventi da attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017;
rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 16
(Attestazioni)
L’associazione, qualora ne sussistano i presupposti, rilascia attestazioni di seguito elencate ai propri iscritti:
1. alla regolare iscrizione all’associazione;
2. alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale con superamento dei relativi esami.
3. alla frequentazione di corsi di aggiornamento che devono essere svolti con una frequenza minima di sei sessioni annuali, distribuite bimestralmente.
ART. 17
(I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 19
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l-anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 20
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21
(Le convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 22
(Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 23
(Libri sociali obbligatori)
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui
l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve
evadere entro 15 giorni dalla ricezione. L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
ART. 26
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Sede Legale: Castroreale, 98053 (ME),
Via Strada Provinciale 85 snc.
Iscritta nella sezione G "ALTRI ENTI DEL
TERZO SETTORE” del RUNTS.
Email: [email protected]
PEC: [email protected]
Telefono: +39 340 575 1014
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